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Congresso EGA-Assogenerici 2010

Il Farmaco Generico / Equivalente
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Statuto e Codice Deontologico

Articolo 1 – L’Associazione
1.1 È costituita l’ "ASSOGENERICI - Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici” (nel seguito “l’Associazione”).
1.2 L’Associazione non ha fini di lucro; essa è priva di carattere confessionale o partitico.
1.3 L’Associazione può aderire ad altre associazioni o confederazioni di associazioni, anche internazionali, i cui scopi siano coerenti con quelli dell’Associazione.
1.4 Possono fare parte dell'Associazione le imprese industriali che, anche in via non esclusiva, operano in Italia nel settore dei medicinali galenici inclusi nel Formulario Galenico Nazionale e dei medicinali privi di tutela brevettuale e posti in commercio con la denominazione comune, altrimenti noti con il termine “generici”; possono altresì essere membri dell’Associazione le imprese industriali che svolgono attività di esportazione o di produzione per conto terzi di medicinali.
1.5 L’Associazione ha sede in Roma. Possono essere costituite sedi secondarie, o comunque sedi periferiche, anche all’estero.
1.6 L’Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 - Scopi
2.1 L'Associazione si propone le seguenti finalità:
a) tutelare collegialmente in ogni istanza i diritti e gli interessi legittimi delle imprese associate, nel rispetto dei principi di libertà, iniziativa economica e solidarietà espressi dalla Costituzione;
b) contribuire alla promozione del progresso scientifico, tecnologico ed economico nel settore di attività delle imprese associate;
c) contribuire allo sviluppo della leale concorrenza tra gli operatori economici;
d) promuovere l’attività delle aziende associate nella prospettiva della tutela della salute e dell’aspetto farmaco economico;
e) rappresentare collegialmente le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, con le organizzazioni professionali sanitarie e con ogni altra componente della società civile, negoziando e stipulando anche, al riguardo, accordi, contratti ed intese a carattere collettivo nel rispetto delle norme in vigore e comunque senza pregiudizio del principio della concorrenza;
f) promuovere l'inserimento di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni comunque interessate ai problemi della produzione, distribuzione ed impiego dei medicinali;
g) promuovere ed attuare una disciplina di categoria nel rispetto delle norme di deontologia e nella osservanza dei doveri imposti alle imprese associate dall'etica professionale e dalle leggi sanitarie;
h) di collaborare con le Autorità competenti per lo studio, la formulazione e le modalità di attuazione di norme rilevanti per il settore in cui operano le imprese associate;
i) di mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione sociale, tutte le componenti della società civile, allo scopo di garantire tempestività e correttezza di informazione in merito al medicinale generico ed in genere alle attività delle imprese associate.

Articolo 3 – Iscrizione all’Associazione
3.1 Possono aderire all’Associazione le imprese, in qualsiasi forma costituite, titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio o alla produzione di medicinali, che s’impegnino a sostenere gli scopi dell’Associazione e ad operare nel rispetto delle leggi, delle buone pratiche approvate dalla Comunità Europea e dei principi di etica professionale.
3.2. L’adesione all’Associazione comporta l’integrale accettazione ed il rispetto del Codice deontologico.
3.3 La domanda di adesione all’Associazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contiene l’impegno ad osservare integralmente lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi ed è indirizzata al Presidente dell’Associazione.
3.4 L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su parere non vincolante del Consiglio di Presidenza.
3.5 Ogni nuova impresa associata è tenuta al versamento dei contributi stabiliti a norma del presente Statuto a partire dall’anno in corso al momento dell’ammissione e per gli effettivi mesi di iscrizione.
3.6 Ogni nuova impresa associata, ai fini della quantificazione dell’ammontare dei contributi stabiliti a norma del presente Statuto, è tenuta a dichiarare mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il proprio fatturato secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.
3.7 L’adesione all’Associazione impegna l’impresa associata per l’anno in corso al momento dell’ammissione e per il successivo.
3.8. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

Articolo 4 – Cessazione della partecipazione all’Associazione
4.1 La qualità di impresa associata si perde:
a) per recesso;
b) per esclusione;
c) per cessazione dell’attività dell’impresa, inclusi, a titolo esemplificativo, i casi di messa in liquidazione e fallimento;
4.2 Il recesso è comunicato per raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa associata e diretta al Presidente. Esso, se pervenuto prima del 31 marzo, ha efficacia con il 31 dicembre dell’anno in corso; se pervenuto successivamente al 31 marzo, ha efficacia con il 31 dicembre dell’anno successivo.
4.3 L’esclusione è disposta con delibera dell’Assemblea, su proposta del Presidente, sorretta da conforme parere del Collegio dei Probiviri, nel caso di gravi violazioni dello Statuto o delle deliberazioni degli organi associativi o di comportamenti che siano suscettibili di provocare il discredito dell’Associazione o di accertamento del venir meno dei requisiti di appartenenza all’Associazione stabiliti dall’articolo 3.

Articolo 5 - Organi
5.1 Sono Organi dell'Associazione:
- Il Presidente;
- Tre Vice-presidenti;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- L'Assemblea;
- Il Collegio dei Probiviri.
5.2 Nessun compenso è attribuito a carico dell’Associazione a coloro che ricoprono cariche
sociali nella loro veste di esponenti delle imprese associate.
5.3 Sono consentiti rimborsi spese per funzioni di rappresentanza e incarichi per conto dell’Associazione.

Articolo 6 - Presidente
6.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione, adotta le determinazioni per la sua gestione e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
6.2 Può delegare anche stabilmente l’esercizio di parte delle proprie competenze ai Vice-presidenti, tenendone informato il Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Consiglio di Presidenza
7.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vice-presidenti e, se non ha rinunciato ad essere membro del Consiglio Direttivo, da colui che ha ricoperto la carica di Presidente immediatamente prima del Presidente in carica (“Past President”). E' l'organo di consultazione del Presidente per la ordinaria amministrazione o per l'attuazione dei programmi e delle determinazioni adottate dagli altri organi deliberativi.
7.2 La consultazione del Consiglio di Presidenza si attua senza formalità. Il Consiglio di Presidenza sarà coadiuvato da un segretario verbalizzante non votante.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente più anziano, ed è composto da 9 a 13 membri. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, in soprannumero, salvo rinuncia, il Past President.
8.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea per due anni e sono rieleggibili.
8.3 Possono essere componenti del Consiglio direttivo i rappresentanti legali delle imprese associate o loro funzionari designati dal rappresentante legale, di cui quest’ultimo assicuri l’affidabilità legale e morale.
8.4 Il venir meno del rapporto tra il componente del Consiglio Direttivo e l’impresa associata esistente al momento dell’elezione alla carica, provoca la decadenza dalla carica, fermo il diritto dell’impresa associata di designare un sostituto, che rimane in carica per il periodo di durata residua della carica stessa.
8.5 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Tesoriere e il Collegio dei Probiviri.
8.6 Nel caso in cui, per cause diverse da quelle contemplate nel comma 8.4, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i componenti rimasti provvedono, laddove ritenuto necessario alla sostituzione per cooptazione.
8.7 Il Consiglio Direttivo:
a) provvede alla gestione ordinaria dell’Associazione;
b) delibera in merito alle iniziative ed azioni associative da attuare in conformità agli indirizzi espressi dall’Assemblea;
c) approva regolamenti, discipline, codici di comportamento vincolanti per il comportamento delle imprese associate, ferma restando la salvaguardia dei principi di concorrenza;
d) delibera in merito all’adesione di nuove imprese associate;
e) approva, su proposta del Tesoriere, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e le altre situazioni patrimoniali da presentare all’Assemblea;
f) delibera in merito all’assunzione, condizioni di lavoro e dismissione del personale dipendente dall’Associazione;
g) può istituire gruppi di studio, finalizzati alla formulazione di proposte operative anche sugli affari gestionali non ordinari. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i poteri di cui alle lettere a) ed f) al Presidente, che in ogni caso esercita la delega sentito il Consiglio di Presidenza.
8.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su proposta di almeno un terzo dei suoi membri.
8.9 La convocazione è fatta con comunicazione scritta indirizzata a tutti i membri almeno cinque giorni prima, salvi i casi d’urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta per telegramma, fax o per via telematica fino ad un giorno prima.
8.10 Le riunioni sono valide se sono presenti o collegati in via telematica con mezzi che consentano di essere uditi simultaneamente da tutti i partecipanti e di udire tutti i partecipanti alla riunione almeno i due terzi dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.
8.11 Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in mancanza, da un Vice-presidente nell’ordine di anzianità o da altro Consigliere designato dai presenti.
8.12 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quelle che riguardano l’ammissione o la proposta di esclusione di imprese associate, per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
8.13 Possono essere chiamati occasionalmente a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, esperti anche esterni o funzionari dell’associazione.
8.14 Le riunioni del Consiglio direttivo sono fatte constare da verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario, quest’ultimo scelto tra persone anche estranee all’Associazione. I verbali sono raccolti in apposito libro.

Articolo 9 - Assemblea
9.1 L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle imprese associate o loro delegati, in regola con il versamento delle quote associative.
9.2 Ogni impresa associata può delegare alla partecipazione altra impresa associata. La delega è conferita per iscritto dal legale rappresentante dell’impresa associata delegante, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascuna impresa associata non può rappresentare più di due altre imprese associate.
9.3 L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ordinariamente una volta all'anno entro il 31 maggio o straordinariamente, per determinazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle imprese associate.
9.4 La convocazione è fatta dal Presidente con lettera, contenente l’ordine del giorno, indirizzata o trasmessa anche via email o fax a tutte le imprese associate almeno otto giorni prima della riunione.
9.5 E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei voti più uno spettanti alla totalità delle imprese associate aventi diritto di intervenire ai sensi dell’art. 9.1.; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle imprese associate presenti.
9.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente più anziano d’età o da persona designata dai partecipanti.
9.7 Possono essere chiamati occasionalmente a presenziare alle riunioni dell'Assemblea, su invito del Presidente, esperti anche esterni o funzionari dell’Associazione.
9.8 L’Assemblea ha competenza generale per tutte le materie d’interesse dell’Associazione e delibera in ogni caso su tutte le questioni ad essa sottoposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
9.9 Ad ogni impresa è assegnato 1 voto ogni 2000 euro dell’ultima quota annuale dovuta. Le imprese associate non in regola con il versamento della quota associativa alle scadenze previste, non hanno diritto di esprimere il voto se non provvedono alla regolarizzazione dei pagamenti entro la data dell’assemblea.
9.10 Le sue deliberazioni, salvo quanto più oltre previsto al comma 9.11, sono assunte, a scrutinio palese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati partecipanti o rappresentati in Assemblea, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le deliberazioni che riguardano l’elezione del Consiglio Direttivo, così come previsto al successivo comma 9.11 lett. b) avvengono a scrutinio segreto, nel qual caso il Presidente nomina due scrutatori.
9.11 In particolare l’Assemblea:
a) a maggioranza di due terzi dei voti validi in Assemblea approva le modifiche del presente Statuto, approva l’eventuale regolamento di esecuzione e le sue successive modifiche;
b) elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo. Il voto è espresso da un solo legale rappresentante o delegato ed il totale dei voti assegnati ad ogni impresa associata può essere frazionato su un massimo di 7 (sette) candidati.
L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo si attua secondo i seguenti criteri.
- La votazione avviene nell’ambito delle liste di candidati appartenenti alle specifiche aree di mercato che il Consiglio Direttivo in carica stabilirà ogni volta, alla scadenza del mandato biennale, con specifica delibera (delibera di “Modello di Governance”), ratifcata dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei voti assegnati.
- Le aree sono individuate sulla base del fatturato prevalente derivante dalle principali attività di vendita espresse dal comparto industriale rappresentato dall’associazione.
- Alla scadenza del secondo anno del mandato affidato al Consiglio Direttivo, ogni impresa associata è tenuta ad autocertificare il proprio inserimento in una delle aree di appartenenza, come sopra individuate.
- Prima dell’assemblea elettiva, dovranno essere redatte e comunicate alle imprese associate, le liste di candidati che fanno riferimento alle singole aree. Le candidature, con la specifica dell’area di appartenenza aziendale, dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla data dell’assemblea.
- Risultano eletti i candidati che, nell’ambito di ciascuna area di appartenenza e nel numero massimo indicato dalla delibera del Consiglio Direttivo di cui sopra, abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- Fermo restando che il Consiglio Direttivo non può essere composto da meno di 9 membri, più il Past President in sovrannumero, nel caso in cui non ci fossero sufficienti candidati in una o più liste per raggiungere il numero di possibili rappresentati a cui le aree hanno diritto, l’area sarà rappresentata dai soli candidati, se eletti, presenti nella lista.
- Per quanto non espressamente disposto nei punti di cui sopra, si rinvia alla specifica delibera del Consiglio Direttivo pro tempore (delibera di “Modello di Governance”) che costituisce parte integrante del presente Statuto.
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo; i documenti informativi della gestione sono corredati di una relazione illustrativa; l’Assemblea può nominare, anche stabilmente, scegliendoli tra le società di revisione o revisori contabili iscritti ai rispettivi albi, revisori per l’esame di conti annuali o per specifiche indagini amministrative;
d) approva la relazione e il programma generale sull’attività associativa;
e) delibera l'ammontare delle quote associative; in mancanza di delibera rimangono in vigore le quote associative da ultimo deliberate; l’Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei voti assegnati alle imprese associate può deliberare contributi straordinari;
f) delibera lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei tre quarti dei voti assegnati alle imprese associate; in tal caso, con le maggioranze ordinarie, nomina uno o più liquidatori scegliendoli anche tra persone estranee all’Associazione.
g) delibera a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei voti assegnati alle imprese associate l’esclusione delle imprese associate.
9.12 Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario, prescelto dal presidente della riunione anche tra persone estranee all’Associazione. I verbali sono raccolti in apposito libro.

Articolo 10 – Collegio dei Probiviri
10.1 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti tra persone estranee all’Associazione, che offrano sicura garanzia di requisiti morali e professionali.
10.2 Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni.
10.3 Al Collegio dei Probiviri è deferita l’amichevole composizione di tutte le controversie che insorgano all’interno dell’Associazione; il Collegio dei Probiviri può essere richiesto dal Consiglio Direttivo di esprimere parere in merito alle proposte di esclusione di imprese associate; può, se richiesto dal Presidente, esprimere parere in merito all’interpretazione del presente Statuto o su qualsiasi altra questione d’interesse associativo. Il Collegio dei Probiviri delibera in seduta non pubblica e comunica le proprie deliberazioni motivate al Presidente.
10.4 Il Collegio dei Probiviri può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.

Articolo 11 - Patrimonio Sociale
11.1 Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi straordinari, dalle liberalità dei soci o dei terzi, dai proventi netti delle prestazioni rese a imprese associate o a terzi in conformità alla legge, dalle eccedenze attive della gestione.
11.2 Nessun diritto spetta al socio recedente, escluso o comunque cessato sul fondo comune.
11.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge.
11.4 L’Associazione può essere proprietaria di beni mobili ed immobili.
11.5 Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
11.6 In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo dopo il pagamento delle passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
11.7 L’Associazione tiene le scritture ed i libri previsti dalle disposizioni di legge e dalle buone pratiche contabili.

Articolo 12 - Disposizioni finali
12.1 Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa rinvio alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute e alle disposizioni del capo III del titolo primo del Codice Civile, in quanto applicabili.

Come da ultimo modificato e approvato in data
12 Novembre 2009

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